Liste di attesa

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Articolo 41 comma 6   Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33:

Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Non applicabile ai Conservatori