Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
A partire dal 1 Gennaio 2024 acquista piena efficacia l'art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), in ottica di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. La trasparenza è quindi assicurata secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, declinate con Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 e successivi aggiornamenti mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCD attraverso le piattaforme di approvigionamento digitale certificate.
E' possibile consultare i dati relativi al Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara, rispetto alle proprie procedure di gara a partire dal 1 Gennaio 2024, all'interno della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti) di ANAC.
Nel filtro, alla voce “CF AMMINISTRAZIONE APPALTANTE” inserire 80005130689 per trovare i dati relativi al Conservatorio di Pescara